Eternit, quella delibera che fa discutere
Oggi pomeriggio il legale del Comune spiegherà ai capigruppo i termini dell'accordo. L'Afeva preannuncia: "Al consiglio di venerdì saremo presenti con un presidio".
Oggi pomeriggio il legale del Comune spiegherà ai capigruppo i termini dell'accordo. L'Afeva preannuncia: "Al consiglio di venerdì saremo presenti con un presidio".
Ecco il testo del documento che sarà discusso in consiglio comunale
Premesso che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 31.07.2008 il Comune di Casale Monferrato si costituiva parte civile nell’ambito del procedimento penale n. 24265/04 R.G. nei confronti di Jean Louis De Cartier de Marchienne e Stephan Schmidheiny, imputati, quali responsabili della Eternit s.p.a. di Casale Monferrato, dei reati di cui agli artt. 110 (concorso di persone nel reato), 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) commi 1 e 2 c.p. e 434 c.p. (disastro doloso).
Preso atto che recentemente il Collegio difensivo dell’Ente ha ricevuto un’offerta economica da parte di Becon A.G. e per conto di Stephan Schmidheiny di € 18.300.000,00, a condizione che il Comune proceda alla revoca della costituzione di parte civile nel procedimento penale in essere e alla rinuncia ad ogni altro diritto e/o azione anche riguardo ad eventuali ulteriori procedimenti;
Dato atto che l’Amministrazione, chiamata ad assolvere il compito primario di perseguire l’interesse presente e futuro della collettività, valuta la proposta e le sue conseguenze alla luce dell’obiettivo di coniugare il desiderio di giustizia per i danni e per le sofferenze patite dalla Città e la volontà di ottenere il risarcimento conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale;
Ritenuto che il Consiglio Comunale, organo eletto dai cittadini, possa formulare al riguardo indirizzi che supportino l’azione dell’Amministrazione in una scelta così delicata;
Evidenziato che, per formulare l’indirizzo, è imprescindibile valutare gli strumenti processuali disponibili da parte del Comune per conseguire concretamente il risarcimento dei danni subiti;
Considerato che trattasi di fattispecie relativa ad una ipotesi di condanna al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali nell’ambito di un procedimento penale a carico di un imputato di cittadinanza e residenza belga e di un imputato di cittadinanza e residenza svizzera;
Visto al riguardo il parere formulato dal Prof. Avv. Manlio Frigo – Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Milano, ed acquisito dal Collegio Difensivo dell’Ente, dal quale si evince che il riconoscimento nei due Paesi interessati di una sentenza italiana in materia civile e commerciale è automatico purchè sussistano i requisiti e le condizioni previste dai trattati internazionali, ma si evidenzia anche che, nel caso di opposizione al riconoscimento e all’esecuzione, si arriverebbe all’apertura di un contenzioso davanti alla rispettiva autorità giudiziaria, la cui durata non è preventivabile e con necessità di ingenti investimenti economici per fronteggiare le spese di un collegio difensivo domiciliato nel Paese richiesto;
Evidenziato, sulla base delle considerazioni di cui sopra, come il procedimento di recupero delle eventuali somme riconosciute si prospetti particolarmente complesso e di esito incerto;
Verificato che:
– l’accettazione dell’offerta non avrebbe in ogni caso alcuna influenza sia sull’accertamento della responsabilità penale degli imputati, sia sulla qualificazione giuridica dell’imputazione che non può essere in alcun modo condizionata dalla scelte compiute dalla parte civile;
– il Comune, parte offesa nel procedimento penale, continuerà a perseguire in tutte le sedi giudiziarie l’imputato belga Jean Louis De Cartier de Marchienne;
Ritenuto per contro che la somma immediatamente in disponibilità dell’Amministrazione sia erogata per interventi di natura sociale ed etica nonché per iniziative di sviluppo socio-economico in favore della Comunità casalese, con particolare riferimento ad interventi di sostegno alla ricerca medica ed alla bonifica;
Valutata, inoltre, la congruità della somma proposta da un solo imputato in rapporto alle richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel procedimento, dando atto che tale somma è stata definita a seguito di trattative;
Ritenuto di esprimere, riguardo all’offerta formulata dalla Becon A.G. per conto di Stephan Schmidheiny, l’indirizzo di accogliere favorevolmente la stessa;
Tutto ciò premesso,
Considerato che l’accettazione dell’offerta non implica il venir meno dell’impegno dell’Amministrazione a conservare la memoria del dramma che la Città ha vissuto e che purtroppo sta ancora vivendo, a vigilare sulla incolumità della popolazione e del suo ambiente ed a sensibilizzare altre comunità sui rischi connessi con la lavorazione e l’utilizzo dell’amianto;
Visto l’art. 49 1° comma D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto non doversi sottoporre il provvedimento in esame ad alcun parere, trattandosi di mero atto di indirizzi;
Con voti
DELIBERA
di formulare l’indirizzo di accogliere l’offerta economica presentata dalla Becon A.G. per conto di Stephan Schmidheiny per la realizzazione di interventi di natura sociale ed etica nonché iniziative di sviluppo socio-economico in favore della Comunità casalese, con particolare riferimento ad interventi di sostegno alla ricerca medica ed alla bonifica.