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Redazione - redazione@alessandrianews.it  
27 Dicembre 2013
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La conversione del permesso di soggiorno stagionale

Viene richiesta l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la mancanza di elementi ostativi e andrà verificata l’effettiva assunzione avvenuta a seguito del primo ingresso per lavoro stagionale

Viene richiesta l?esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la mancanza di elementi ostativi e andrà verificata l?effettiva assunzione avvenuta a seguito del primo ingresso per lavoro stagionale

PROVINCIA – La Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. N. 35/0006100 del 05/11/2013 (anche alla luce della giurisprudenza amministrativa confermata dal Consiglio di Stato Sez. III. Sentenza n.1610 del 20.03.2013) conferma che è ora consentita la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato senza dover accertare l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso per la medesima tipologia di attività lavorativa. Infatti il secondo periodo del comma 4 dell’art 24 del D. Lgs. n. 286/98 Testo Unico Immigrazione1 è da interpretarsi nel senso che per la conversione diretta del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso programmate, solo le condizioni per il rilascio di tale ultimo permesso.
1 Art. 24 – T. U. Immigrazione Lavoro stagionale ….. 4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

Viene richiesta quindi l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la mancanza di elementi ostativi e andrà verificata l’effettiva assunzione avvenuta a seguito del primo ingresso per lavoro stagionale.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato Acli presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di Alessandria
Via Faà di Bruno 79 
Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di Casale Monferrato
Via Biblioteca 2
Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.54.93.82

Sede Zonale di Tortona
Via Emilia 244 
Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Segretariato Sociale di Novi Ligure
Via P. Giacometti 24 
Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di Valenza
c/o Comunità Parrocchiale
Via Pellizari 1 
Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di Acqui Terme
Via S. Francesco 3/a
Martedì e Giovedì ore 9-12
Tel. 345.16.19.239