Servizi scolastici: continua il ping-pong tra Pd e Comune
L'accusa dei dem: «Perchè rischiare? La responsabilità è della politica»
CASALE – Continua, dopo qualche giornata di calma, la polemica sui servizi scolastici di Casale. Il Pd tuona ancora in direzione dell’amministrazione comunale, e in particolare verso l’assessore Luca Novelli.
«Nel merito della sentenza del Tar – avvenuta dopo un primo ricorso da parte non solo della ditta soccombente, ma anche del Comune… altrettanto soccombente – è sufficiente avere la pazienza di leggerne le motivazioni per capire che la responsabilità non è certo degli uffici amministrativi del Comune – tra l’altro ormai ridotti al lumicino – ma bensì della “politica” Comunale che, a fronte delle chiare non impugnabili indicazioni emerse in sede di riscontro da parte del Tribunale Amministrativo, anziché far marcia indietro ha insistito e ovviamente perso» dicono i dem.
«La domanda sorge spontanea: ma perché? – si chiedono dal Pd – Ma perché mettere in difficoltà famiglie e lavoratrici? Perché rischiare possibili contraccolpi sul servizio? In quanto alle liste di attesa, si rimanda direttamente al sito web ufficiale della città, nonostante sia aggiornato a maggio 2023. Se uno sforzo va fatto, in fretta, è quello di realizzare nuove strutture pubbliche, nuovi asili nido che possano, come accade in molte realtà neppur così distanti da Casale, utilizzare anche i contributi regionali da noi in parte indirizzati invece a strutture private, e offrire quindi servizi adeguati, poco costosi per le fasce di reddito più deboli, in ambienti rimodernati e con personale sereno da problematiche occupazionali. Infine, suggeriamo all’assessore di non perdere tempo in insulti e facezie, ma piuttosto si avvalga costruttivamente dai suggerimenti che gli pervengono».
Novelli: «Ecco perchè il Comune è stato contradditore»
Replica Novelli: «Il giudizio espresso al Tar è per sua natura diretto ad annullare un atto, a differenza del giudizio civile. Nel caso in questione l’atto annullabile è l’atto finale e dovuto della procedura. Ovvero l’aggiudicazione. Per questa ragione il Comune è stato contraddittore nella causa, ove di fatto si sono scontrate le due cooperative – spiega l’assessore – Detto ciò, la commissione si è attenuta nelle sue valutazioni al consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato in tantissime situazioni, orientamento che ritiene che la valutazione dell’offerta possa avere natura globale e sintetica; tanto più che nel caso di specie nessuna delle due offerte (Or.S.A e Seriana2000) era tecnicamente anomala. Il Tar ha invece evidentemente applicato un criterio analitico, che ha portato al risultato noto. Le spese di giudizio – per mera applicazione di una regola di diritto – seguono la soccombenza, ma non hanno alcun carattere “punitivo”».