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    Blog
    Luca Davini  
    13 Aprile 2024
    ore
    11:51 Logo Newsguard
    Contratti dall'estero

    Le clausole di base del contratto di vendita – Parte 2

    Proseguiamo l’esame delle clausole di base di un contratto di vendita internazionale.

    La consegna della merce ed il connesso passaggio del rischi

    Rinviando al successivo paragrafo, incentrato interamente sul tema degli Incoterms® della ICC, per quanto concerne i necessari approfondimenti, occorre qui porre ulteriormente l’attenzione sulla necessità di identificare, all’interno di un contratto di vendita internazionale con assoluta certezza il luogo, il termine e le modalità particolari di resa della merce.

    Gli Incoterms® sono, a tale scopo, uno strumento di lavoro preziosissimo.

    Con riferimento invece alla disciplina dettata dalla Convenzione in relazione al tempo della consegna della merce, ove le parti non abbiano indicato nulla nel contratto, occorrerà ricordare che il venditore è tenuto a consegnare la merce entro un termine ragionevole a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

    1. Il rischio di mancato o ritardato pagamento

    Con riferimento alla possibilità di prevenire o quantomeno limitare il rischio di mancato pagamento, posto che non esiste in assoluto “il miglior metodo di pagamento”, occorre che l’operatore economico italiano già nel corso delle trattative con una controparte straniera valuti con attenzione il maggior numero possibile di informazioni che, messe in relazione tra loro, consentiranno di individuare il mezzo di pagamento che più si addice all’operazione specifica.

    Per quanto concerne il contratto sarà necessario porre l’attenzione sulle clausole qui illustrate, in modo da limitare quanto più possibile contestazioni pretestuose definendo con chiarezza ciò che dovrà essere fatto o trasferito e determinando in via preventiva davanti a quale giudice o arbitro dovrà essere eventualmente portata la lite, come si vedrà qui di seguito.

    2. Le modalità di risoluzione delle eventuali controversie

    Di regola, in fase di negoziazione di un contratto, le parti sono libere di scegliere il tribunale che sarà competente a dirimere le controversie che potenzialmente potrebbero sorgere nell’esecuzione del medesimo.

    Si tratta di un aspetto che l’operatore economico, nel momento di conclusione di un affare, raramente tiene in considerazione, anche per lo scarso “impatto” da un punto di vista commerciale che risiede nel negoziare con la controparte il luogo “dove si andrà a litigare” ancora prima di dare corso al rapporto.

    In mancanza di valida scelta tra le parti, saranno però le convenzioni internazionali ovvero le singole normative nazionali di diritto internazionale privato, a dirimere la questione circa l’individuazione del tribunale competente, il ché potrebbe portare a sgradite sorprese, ragione per cui si consiglia di prestare la massima attenzione alla clausola di scelta del foro competente.

    Per inciso, tra i metodi di risoluzione delle controversie, occorre senza dubbio tenere in considerazione, soprattutto nel contesto di operazioni transfrontaliere, la possibilità di ricorrere ad un arbitrato quale alternativa ai tribunali ordinari.

    Solo attraverso un corretto esame di questi aspetti del contratto di vendita internazionale gli esportatori italiani saranno in grado di negoziare con i propri partner commerciali esteri un testo chiaro, completo e sicuro, che consenta loro di ridurre al minimo i rischi dell’operazione.

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