Servizio idrico, il TAR annulla l’affidamento a BCV Acque: l’EGATO 2 deve rifare il percorso
Società
Monica Gasparini   
19 Settembre 2026
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12:00 Logo Newsguard
La decisione

Servizio idrico, il TAR annulla l’affidamento a BCV Acque: l’EGATO 2 deve rifare il percorso

Il TAR Piemonte annulla gli atti sull’affidamento in house del servizio idrico dell’EGATO 2 a BCV Acque. Al centro della pronuncia le carenze nell’istruttoria e nella comparazione con le alternative di gestione. L’in house non viene escluso, ma l’iter dovrà essere riesaminato e adeguatamente motivato.

CASALE MONFERRATO – Acqua, il Tar ferma l’affidamento a BCV: perché l’EGATO 2 deve rifare il percorso. Il Tribunale amministrativo ha annullato gli atti alla base della scelta della gestione in house del servizio idrico nel Biellese, Vercellese e Casalese. Il problema non è il modello in sé, ma il percorso seguito per sceglierlo: secondo la ricostruzione della decisione, la convenienza dell’affidamento diretto avrebbe dovuto essere dimostrata prima della scelta e non successivamente.

Il percorso che avrebbe dovuto portare BCV Acque a diventare il gestore unico del servizio idrico integrato dell’EGATO 2 deve essere riesaminato. Il TAR Piemonte è intervenuto sugli atti con cui era stata scelta la gestione “in house” dell’acqua nei territori del Biellese, Vercellese e Casalese, accogliendo parzialmente i ricorsi contro l’operazione.

Il punto più importante della pronuncia, però, va chiarito: il TAR non ha stabilito che la gestione in house del servizio idrico sia illegittima in quanto tale. La questione riguarda il modo in cui quella scelta è stata costruita e motivata.

Cosa ha annullato il TAR

Il procedimento era partito dal decreto numero 1 del 28 febbraio 2025 del commissario straordinario dell’EGATO 2 e aveva poi portato alle successive deliberazioni della Conferenza d’Ambito, fino all’affidamento del servizio a BCV Acque.

Il progetto prevedeva una gestione unitaria del servizio idrico attraverso BCV per un periodo di trent’anni.

Contro questo percorso erano stati presentati ricorsi da diversi soggetti ed enti, tra cui Ireti e alcuni Comuni. Il contenzioso ha portato alla decisione del TAR Piemonte pubblicata il 14 settembre 2026.

Il Tribunale amministrativo ha annullato il decreto commissariale del febbraio 2025 e successivi atti della Conferenza d’Ambito collegati alla scelta e all’affidamento.

Il vero nodo: prima bisogna dimostrare perché l’in house conviene

È questo il passaggio fondamentale per capire la sentenza.

Quando un’amministrazione decide di affidare direttamente un servizio pubblico attraverso una società in house, non è sufficiente affermare che quella soluzione risponde all’interesse pubblico.

La scelta deve poggiare su un’istruttoria concreta, nella quale l’affidamento diretto venga confrontato con le alternative effettivamente praticabili.

In sostanza, prima di scegliere occorre spiegare perché l’in house rappresenti la soluzione adeguata rispetto al ricorso al mercato, considerando elementi come investimenti, qualità del servizio, costi per gli utenti, effetti sulla finanza pubblica, accessibilità e universalità del servizio e tutela ambientale.

Secondo la ricostruzione della decisione, è proprio qui che il procedimento dell’EGATO 2 non avrebbe retto all’esame dei giudici.

Il modello in house sarebbe stato individuato prima che fosse completata la valutazione necessaria a dimostrarne concretamente la convenienza. La verifica sarebbe quindi arrivata in un momento successivo.

È quella che il TAR considera, secondo quanto riportato dalle fonti che hanno ricostruito la sentenza, un’inversione del corretto ordine del procedimento: prima deve esserci l’analisi e poi, sulla base dei suoi risultati, la scelta del modello di gestione.

Cosa avrebbe dovuto essere confrontato

Una valutazione completa non può limitarsi a stabilire genericamente che una gestione pubblica sia preferibile.

Occorre mettere a confronto scenari concreti.

Tra gli elementi da analizzare ci sono la sostenibilità economica e finanziaria del gestore, gli investimenti necessari sulle reti e sugli impianti, le risorse disponibili per realizzarli, gli effetti sulle tariffe, la qualità tecnica e commerciale del servizio, la riduzione delle perdite idriche e la capacità di garantire continuità e sicurezza dell’approvvigionamento.

A questo si aggiungono i requisiti propri di una società in house, a partire dal cosiddetto “controllo analogo” esercitato dagli enti pubblici sulla società.

L’analisi deve inoltre essere costruita su dati verificabili: fonti, ipotesi, tempi, indicatori e risultati attesi devono essere esplicitati, in modo che sia possibile comprendere perché una soluzione venga considerata più rispondente all’interesse pubblico.

L’in house può ancora essere scelto

L’annullamento degli atti non significa necessariamente la fine dell’ipotesi BCV o, più in generale, della gestione in house.

Significa però che, qualora l’EGATO 2 intenda nuovamente percorrere quella strada, dovrà costruire un procedimento capace di superare le criticità rilevate dal TAR.

Servirà quindi una nuova o rinnovata istruttoria, partendo dalla situazione delle gestioni esistenti e dal fabbisogno di investimenti.

Dovranno poi essere individuate le alternative realmente disponibili e confrontati i diversi scenari sotto il profilo tecnico, economico, finanziario e tariffario.

Soltanto alla fine di questa analisi dovrebbe essere adottata la decisione sul modello di gestione.

Cosa succede adesso

La questione non è soltanto giuridica. Il percorso verso il gestore unico era già entrato nella fase operativa.

ARERA aveva rilevato, nella propria documentazione del 2026, il processo di consolidamento in corso nell’ATO 2 e il passaggio verso BCV Acque. Dal 1° maggio 2026, inoltre, era già iniziato il subentro operativo della nuova società in una parte delle attività.

La priorità diventa quindi garantire la continuità del servizio mentre vengono definite le conseguenze della sentenza.

Per gli utenti, almeno nell’immediato, non sono state annunciate interruzioni del servizio. BCV ha inoltre comunicato che sta valutando l’eventuale impugnazione della decisione davanti al Consiglio di Stato.

La società interpreta la pronuncia come relativa a un aspetto procedurale e sostiene che non metta in discussione nel merito la possibilità di scegliere la gestione in house. Sarà però necessario verificare questa lettura alla luce del testo completo e delle conseguenze giuridiche della sentenza.

Ora l’EGATO 2 deve decidere come ripartire

Il passaggio decisivo sarà quindi la riedizione del procedimento.

L’EGATO 2 dovrà stabilire se e come riprendere il percorso, aggiornando il quadro degli investimenti, il piano economico-finanziario e l’analisi delle alternative.

Se la scelta dovesse ricadere nuovamente su BCV Acque e sull’in house, sarà necessario dimostrare con una motivazione puntuale perché quel modello risponde meglio alle esigenze del territorio e del servizio rispetto alle alternative concretamente disponibili.

È questa, in definitiva, la conseguenza più importante della pronuncia: non una bocciatura astratta dell’in house, ma la richiesta che una decisione così rilevante venga presa soltanto dopo un’istruttoria completa e una comparazione effettiva delle opzioni disponibili.

La vicenda, peraltro, non può ancora considerarsi definitivamente chiusa. Oltre alla possibilità di un appello al Consiglio di Stato, occorrerà verificare nel dettaglio il dispositivo, le motivazioni e gli effetti stabiliti dalla sentenza del TAR, soprattutto per quanto riguarda gli atti successivi all’originario decreto commissariale e i rapporti già avviati con BCV Acque.

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